domenica 10 febbraio 2008

Specializzandi: confermata la posizione dell’Enpam. I versamenti alla gestione separata dell’Inps debbono essere effettuati con aliquota ridotta.

Com’è noto, con il nuovo contratto di lavoro, il contributo pensionistico sugli emolumenti che percepiscono medici e odontoiatri in formazione specialistica, per espressa disposizione di legge, deve essere versato alla gestione separata Inps. Ma con quale aliquota?
Va detto infatti che, con la legge finanziaria 2007, sono state stabilite nuove aliquote contributive per i lavoratori subordinati iscritti alla gestione separata. Dalle precedenti tre aliquote si è passati a due.
Tali nuove aliquote sono state ancora modificate con l’entrata in vigore di due ulteriori provvedimenti normativi: il Decreto ministeriale 12 luglio 2007, che ha maggiorato l’aliquota destinata al finanziamento delle prestazioni temporanee di maternità e malattia, e soprattutto la Legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008), recante Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
Dunque, per il 2008, le aliquote applicabili agli iscritti alla Gestione Separata sono le seguenti:
la prima, destinata a tutti coloro che non risultano assicurati a forme pensionistiche obbligatorie (oltre alla gestione separata Inps), è pari al 24,72% (24% per la pensione più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare);
la seconda, del 17%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione separata, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.
L’Inps, con nota del 22 febbraio scorso, affermava che i medici in formazione specialistica, ai sensi del contratto, devono astenersi da qualsiasi attività professionale all’esterno della scuola di specializzazione; ad essi, però, è data facoltà di svolgere attività intra moenia o di sostituzione a tempo determinato dei “medici di famiglia” o di guardia medica.
Da ciò l’Inps faceva discendere che l’utilizzo dell’aliquota ridotta, pari al 10% per l’anno 2006 ed al 16% per l’anno 2007, riguarderebbe esclusivamente i medici che, in concomitanza con l’attività di specializzazione, svolgono almeno una delle predette attività permesse dal contratto.
Ma l’Enpam ha fatto rilevare che l’Inps era in errore per almeno due motivi:
il primo è che tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione sono provvisti di una diversa copertura previdenziale obbligatoria, in specie la “Quota A” del Fondo di previdenza generale dell’Enpam. Forse l’Inps è stato tratto in inganno da una pregressa erronea Circolare Inpdap (n. 11 del 17 maggio 2006) nella quale il versamento al Fondo Generale Enpam veniva considerato come avente natura meramente mutualistica; ma così non è, perché tale versamento dà luogo all’erogazione di una pensione al compimento del 65° anno di età;
il secondo è che la copertura dell’indennità di malattia e maternità per gli specializzandi è a carico dell’Università, e quindi non occorre una specifica aliquota di finanziamento.
Con il messaggio n. 29642 del 7 dicembre 2007, l’Inps ha finalmente dato ragione all’Enpam, disponendo testualmente che “per i medici, già iscritti all’Enpam, che frequentano le scuole di specializzazione presso le Università, i contributi dovranno essere calcolati con aliquota ridotta, come è previsto per i soggetti aventi altra tutela previdenziale”.
Quindi, per tutti gli specializzandi, l’aliquota da versare è la ridotta (10% per novembre e dicembre 2006, 16% per l’anno 2007 e 17% per l’anno 2008).
Nel caso in cui le Università di appartenenza non si adeguino alla nuova disposizione, è opportuno che gli interessati si rivolgano direttamente alla struttura amministrativa che eroga loro i compensi, facendo espresso riferimento al messaggio Inps, come sopra specificato. Si ritiene altresì opportuno che essi richiedano alla medesima struttura il conguaglio in loro favore dei contributi già versati all’Inps, laddove nei mesi scorsi il prelievo contributivo sia stato erroneamente effettuato con aliquota ordinaria, anziché ridotta.
Fonte: enpam.it del 09/01/2008

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